Art. 2.
(Modifica allo Statuto speciale per
la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

      1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere

 

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in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio della Valle sia contrario, il Presidente della Regione indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione».